Ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del DM 226/22 (che genericamente disciplina l’anno di formazione e prova) si dispone quanto segue: ‘

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Per i casi in cui l’istituzione scolastica articoli le attività didattiche su 5 giorni, dovrà considerarsi il sabato come giorno libero e dovrà conteggiarsi nei 120 giorni.